5. I giuristi approvano la contraccezione abortiva

Riassunto Capitolo V

I giuristi approvano la contraccezione abortiva

I. Il Codice Penale Modello dell’Istituto Americano del Diritto (ALI)

L‘American Law Institute è un ente privato fondato nel 1923, i cui membri sono giuristi che studiano la legislazione americana e ne propongono miglioramenti. Uno dei progetti di più ampio respiro dell’ALI fu la stesura del Codice Penale Modello (MPC), che ebbe grande risonanza sia negli Stati Uniti come in altri Paesi.

Il testo dell’articolo su Aborto e Delitti relativi, che trattava delle differenti categorie penali dell’aborto (ingiustificato, giustificabile, autoprovocato, fittizio e irregolare) e dei contraccettivi pre-impianto, fu approvato nella seduta del 24 maggio del 1962, dopo aver accolto alcuni importanti emendamenti. Lo stesso anno l’Istituto pubblicò la Bozza Ufficiale Finale del MPC e nel 1985 la Bozza Ufficiale con Note Esplicative, che diede fine a un progetto iniziato più di cinquant’anni prima.

II. Il paragrafo 7 dell’Articolo 230.3 su Aborto e Delitti Connessi, del Codice Penale Modello dell’Istituto Americano del Diritto (ALI)

I lavori pubblicati su pregi e difetti della Sezione 230.3 sono innumerevoli, per cui stupisce che uno dei suoi Paragrafi, il 7, sia passato quasi inosservato agli esperti, nonostante la novità del suo contenuto e le gravi implicazioni etiche ed antropologiche. Il testo dice: “7. Sezione applicabile alla Prevenzione della Gravidanza. Nulla di questa Sezione potrà essere applicato alla prescrizione, fornitura o distribuzione di medicine o altre sostanze per evitare la gravidanza, sia perché impediscono l’impianto di un ovulo fecondato, sia per qualsiasi altro metodo che agisca, prima, durante o immediatamente dopo la fecondazione”.

Il Paragrafo chiariva che gli altri Paragrafi (dall’1 al 6) della Sezione non erano applicabili ai metodi contraccettivi. Stabiliva comunque che dovevano considerarsi come semplici contraccettivi le medicine e le sostanze che agissero dopo la fecondazione, cosa che rappresentava all’epoca una novità senza precedenti. In tal modo il Paragrafo 7 creava la nozione secondo la quale la perdita provocata di embrioni umani giovani, che fino ad allora veniva qualificata come aborto precoce, non poteva più essere considerata e penalizzata come aborto, a condizione che la perdita o la distruzione dell’embrione avvenisse grazie a un meccanismo che agisse fra la fecondazione e l’impianto. Tutto ciò ampliava considerevolmente il concetto di contraccezione.

Il Paragrafo 7 rimase intatto durante il complesso processo di redazione del MPC, per decisione degli organi di direzione dell’ALI. Solo pochi autori fecero allusioni ad alcuni suoi aspetti parziali. Per esempio, Meloy si limita a interrogarsi sul significato di “medicine o altre sostanze”. Albright, Byrne e Crooks tacciano il paragrafo di vago, ambiguo, carente di fondamento medico e di dare una visione morale distorta. Mietus e Mietus criticano alcuni errori presenti nel Commento dell’ALI all’Articolo 207.11, come l’affermazione che il feto si impianta saldamente nell’utero solo al quarto mese di gestazione, o che la differenza fra embrione come “essere incipiente” e feto completamente formato giustifica la posizione etica e giuridica che distingue fra vite che possono essere scartate e vite degne di essere salvate. Kutner rimprovera all’ALI di aver eluso il problema etico del controllo pre-impianto della fertilità. Grisez afferma che il Paragrafo 7 è un chiaro invito a sviluppare farmaci abortivi come la pillola del giorno dopo, o a legittimare tecniche abortive di controllo delle nascite come il DIU. Marshall e Donovan segnalano che “il linguaggio utilizzato lascia presupporre che esistono due inizi distinti per una stessa gestazione: fecondazione ed impianto. A metà del secolo XX negare significato etico alla fecondazione era una decisione audace, dato che la fecondazione era considerata un evento biologico basilare. Bisogna inoltre ricordare che la “pillola” fu approvata dalla FDA come contraccettivo solo un anno dopo, nel 1960, su basi statisticamente discutibili. La FDA l’aveva autorizzata nel 1957 per certe prescrizioni ginecologiche, dopo averne valutate efficacia e sicurezza, ma senza avere una conoscenza esatta del meccanismo d’azione.

Comunque tutto quello che l’ALI rispose fu che: “Il Paragrafo 7 traccia la linea di separazione fra aborto e contraccezione in modo tale da evitare che si applichi l’Articolo alle tecniche che prevengono la gestazione, anche quando intervengono poco dopo la fecondazione. La ricerca recente sulla contraccezione dimostra che certi metodi di controllo delle nascite per mezzo di assunzione orale di medicine impediscono che l’ovocito fecondato si impianti nella parete dell’utero, una condizione previa necessaria allo sviluppo del feto.” Non ci sono riferimenti relativi a quale possa essere tale ricerca recente né a dove possa essere stata pubblicata. Un esame sulle conoscenze dell’effetto abortivo dei contraccettivi orali si muoveva nel campo delle congetture, non in quello di dati provati.

Col tempo, il meccanismo di azione per inibizione dell’impianto si è convertito in fatto noto, per cui alla fine bisogna riconoscere che il Paragrafo 7, anche se al momento della sua formulazione era fallace, dato che faceva affermazioni infondate, divenne profetico. Non si basava su dati scientifici, bensì sul desiderio di presentare la contraccezione come qualcosa che la società del momento chiedeva e dare in tal modo una convalida giuridica al cambio di atteggiamento sulla sessualità.

 

DAS ORIGENS DA CONTRACEPÇÃO À HUMANAE VITAE: ALGUNS EPISÓDIOS SILENCIADOS

Autor: Gonzalo Herranz, Universidad de Navarra. Email: [email protected]

(Traduzione a cura di Enzo Carlevaro)

 

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